Ordinanza n.184 del 1984

 

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ORDINANZA N. 184

ANNO 1984

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv Albero MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LAPERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 68, primo comma, 69, primo, secondo, quarto e quinto comma, 70, primo e secondo comma, 74, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), promossi con due ordinanze emesse il 28 novembre 1978 dal Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Pescara sulle istanze di remissione del debito proposte da La Manna Giovanni e da Celini Domenico, iscritte ai nn. 23 e 96 del registro ordinanze 1979 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 80 e 95 dell'anno 1979.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1983 il Giudice relatore Giovanni Conso.

Rilevato che il Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Pescara, con due ordinanze di identico contenuto emesse il 28 novembre 1978 sulle istanze di remissione del debito proposte da La Manna Giovanni e da Celini Domenico, ha denunciato l'illegittimità costituzionale:

a) dell'art. 68, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, modificata dalla legge 12 gennaio 1977, n. 1, nella parte in cui, in relazione alla tabella A allegata alla legge stessa, comprendendo una pluralità di tribunali nella giurisdizione di quasi tutti gli uffici di sorveglianza, ed in particolare di quello istituito presso il Tribunale di Pescara, di fatto non mette in grado il magistrato addetto a tale ufficio di assicurare la sua presenza con eguale continuità nei diversi istituti penitenziari, con conseguente disparità di trattamento fra i ristretti nei vari istituti, in violazione dell'art. 3 Cost.;

b) dell'art. 68, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, modificata dalla legge 12 gennaio 1977, n. 1, nella parte in cui, per i motivi sopra indicati, non mettendo il magistrato di sorveglianza, in particolare quello di Pescara, nelle condizioni di assicurare affatto, e comunque con la continuità necessaria, la sua presenza negli istituti penitenziari distanti dalla sede dell'ufficio e quindi di raccogliere le istanze e i reclami in forma orale dei detenuti ivi ristretti, rende possibile la limitazione del diritto alla difesa di costoro, in violazione dell'art. 24, secondo comma, Cost.;

c) dell'art. 68, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, modificata dalla legge 12 gennaio 1977, n. 1, nella parte in cui, non ponendo, per gli stessi motivi, il magistrato di sorveglianza, in particolare quello di Pescara, nelle condizioni di assicurare in ogni caso, e comunque con la necessaria continuità, la sua presenza negli istituti più distanti dalla sede del suo ufficio e di garantire anche ai soggetti ivi ristretti l'esercizio dei diritti riconosciuti ai detenuti, lo configura come un magistrato precostituito dalla legge in maniera del tutto innaturale ed illogica, in violazione dell'art. 25, primo comma, Cost.;

d) degli artt. 68, primo comma, 70, primo e secondo comma, 74, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, modificata dalla legge 12 gennaio 1977, n. 1, nella parte in cui tali norme, considerate singolarmente e nel loro combinato disposto, imponendo al magistrato di sorveglianza, in particolare a quello addetto all'ufficio di sorveglianza di Pescara, un'attività itinerante esasperata di là da ogni limite di accettabilità e ragionevolezza, precludono e comunque menomano fortemente l'esercizio stesso delle funzioni giurisdizionale e giudiziaria di tale magistrato, in violazione dell'art. 102, primo comma, Cost., ed al contempo confermano e aggravano le condizioni da cui derivano le situazioni di illegittimità costituzionale prima indicate;

e) dell'art. 69, primo, secondo, quarto e quinto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, modificata dalla legge 12 gennaio 1977, n. 1, nella parte in cui, assegnando al magistrato di sorveglianza funzioni meramente ispettive e amministrative con potestà decisionale (ordine di servizio) limitata e affidata nell'esito alla disponibilità dell'amministrazione penitenziaria ad ottemperare, riduce il magistrato di sorveglianza ad organo extra ordinem spoglio di giurisdizione, non (più) soggetto soltanto alla legge, non (più) autonomo ed indipendente da ogni altro potere, in violazione degli artt. 101, secondo comma, e 104, primo comma, della Costituzione;

f) dell'art. 69, quinto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, modificata dalla legge 12 gennaio 1977, n. 1, nella parte in cui, prevedendo la procedura de plamo attraverso ordini di servizio, senza possibilità di difesa tecnica e di gravame per il reclamante e i controinteressati, anche in materia di lavoro e, quindi, di diritti soggettivi, pone in tale materia una disparità di trattamento fra i cittadini detenuti e non detenuti e lede il diritto alla difesa del reclamante e dei contro interessati, in violazione, rispettivamente, degli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost.;

ritenuto che i giudizi, concernendo questioni identiche, devono essere riuniti;

considerato che le questioni riguardanti l'art. 69, primo, secondo, quarto e quinto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (lettere e ed f), sono già state esaminate dalla Corte, che, con sentenza n. 103 del 6 aprile 1984, le ha dichiarate inammissibili perché del tutto estranee alla remissione del debito e, quindi, palesemente prive di incidenza ai fini del decidere;

e che le altre questioni, aventi ad oggetto norme attinenti all'organizzazione giudiziaria, sono state, sia pure per una diversa ragione, anch'esse dichiarate inammissibili con la stessa sentenza n. 103 del 6 aprile 1984, dato che la Corte non può operare scelte nell'ambito di complessi normativi, la cui estesa articolazione é di per sé dimostrativa della necessità di una serie di previsioni, anche di natura organizzativa, che soltanto il legislatore, nella discrezionalità che gli é propria, può effettuare.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 68, primo comma, 69, primo, secondo, quarto e quinto comma, 70, primo e secondo comma, e 74, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 25, primo comma, 102, primo comma, e 104, primo comma, della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Pescara con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno

 

Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LAPERGOLA  - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA  - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI

 

Depositata in cancelleria il 27 giugno 1984.